Modalità di
intervento
1.
Partecipazione dell’ENTE fino al 25% del
capitale sociale delle imprese estere.
2.
Agevolazione, mediante contributo agli
interessi, di finanziamenti concessi all’impresa italiana per l’acquisizione
di quote di capitale di rischio in imprese, di nuova costituzione o già
costituite all’estero (esclusa la U.E.), partecipate dall’ENTE.
Durata
1.
La durata massima di partecipazione dell’ENTE
è di 8 anni.
2.
La durata massima del finanziamento bancario
agevolabile è di 8 anni dalla prima erogazione, compreso un eventuale
periodo di preammortamento per un massimo di tre anni.
Importo
agevolabile del finanziamento
1.
L’importo agevolabile del finanziamento copre
il 90% della quota di partecipazione dell’impresa italiana richiedente, fino
al 51% del capitale dell’impresa estera.
2.
L’agevolazione è concessa, nei limiti delle
norme comunitarie, con un finanziamento fino a un massimo di 40 milioni di
euro per impresa e per anno solare.
Tassi
1.
Il tasso di interesse sul finanziamento è
concordato liberamente tra l’impresa e la banca finanziatrice.
2.
La contribuzione dell’ENTE relativa
all’agevolazione, fissa per tutta la durata, è pari al 50 % del tasso di
riferimento vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento.